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Le Faq della Uicc

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  • Chiarimenti sulla imponibilità dei corrispettivi realizzati dai circoli di cultura cinematografica per la proiezione di eventi cinematografici

    Premesso che per “circolo di cultura cinematografica” si intende l’associazione senza scopo di lucro che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, etc. Premesso che tali circoli rientrano nel più ampio settore degli enti associativi e più in particolare in quelli di carattere culturale.
    La norma di riferimento è l’articolo 111 del TUIR. Tale articolo al comma 3 afferma che per “per le associazioni culturali non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati…” .
    Non vi è dubbio quindi che nel caso in cui il circolo organizzi attività di vario tipo (visite guidate, partecipazioni a spettacoli teatrali, proiezioni di film a contenuto culturale) nei confronti degli associati, i corrispettivi derivanti da queste attività non sono da considerarsi imponibili. Si deve trattare però di attività svolta nei confronti dei soli associati e di attività finalizzata alla realizzazione degli scopi culturali: ad esempio la diffusione della cultura cinematografica.
    Diversamente, nel momento in cui il circolo apra le porte a soggetti terzi, non associati, si configura un’attività di tipo commerciale, sempre indipendentemente dal giudizio sulla qualità culturale o meno dell’evento. Di conseguenza si darebbe luogo a un’attività imponibile fiscalmente (Iva e Irpeg). Attività che pur se lecita andrebbe gestita come attività commerciale e quindi separatamente dall’attività istituzionale.
    Calandosi nella pratica si dovrebbe tener conto del tipo di attività che viene svolta effettivamente dal circolo nel caso concreto; limitandosi specificatamente al caso delle proiezioni di film si dovrebbero valutare svariate cose che possono far propendere per un’attrazione o meno dell’attività nella sfera commerciale:
    - Il tipo di struttura nella quale viene organizzato l’evento (ossia si tratta di una sala cinematografica vera e propria, quindi con poltroncine, sonoro particolare, oppure una sala generica).
    - L’effettiva possibilità di accesso allo spettacolo del pubblico in genere, cioè delle persone non associate, elemento preponderante.
    - Le modalità di pubblicizzazione dell’evento: manifesti, giornali.
    - Il tipo di film proiettati, se si tratta di film di prima visione o di film d’autore o pellicole storiche .

    Tutti questi elementi sono degli indici presuntivi che determinano in sostanza se l’attività possa essere considerata di tipo commerciale o meno.

    Nel momento in cui si lasci libero accesso a terzi non soci, le proiezioni vengano effettuate in locali particolari (del tutto assimilabili a dei cinema ordinari), i film proiettati siano di prima visione e a basso contenuto culturale, si dia pubblicità all’evento con mezzi tipici (manifesti) l’attività in sé assumerebbe sicuramente la connotazione di attività commerciale del tutto simile a quella di un cinema ordinario e nessuna distinzione sarebbe realizzabile tra soci e non soci. In questo caso ci si dovrebbe dotare di un registratore di cassa e assoggettare a Iva i corrispettivi di tutti i soggetti partecipanti allo spettacolo.

  • Chiarimenti sulla vendita da parte di un circolo del cinema di gadget di vario genere (magliette , adesivi, cartoline, posters, video, etc.)

    Gli elementi presi a base del presente parere sono i seguenti:

    - I circoli del cinema svolgono attività di promozione della cultura cinematografica e non c’è dubbio che rientrino tra gli enti non commerciali e in particolare in quelli di tipo associativo per i quali valgono le norme agevolative di cui all’articolo 111 del TUIR.
    - Il circolo in questione ha optato per la legge 398/1991 che prevede una forfettizzazione dell’Iva pari al 50%.

    Si consideri che l’amministrazione delle associazioni non riconosciute può essere suddivisa in 2 tronconi: quello istituzionale e un eventuale troncone di natura commerciale.
    Per quanto riguarda l’attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali questa non è considerata commerciale, quindi le quote versate da associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
    Nel momento in cui però si richiedano corrispettivi specifici per cessioni di beni o prestazioni di servizi questi sono considerati rientranti nell’esercizio di attività commerciali. Per le Associazioni culturali si applica però il 3° comma dell’articolo 111, che è una norma agevolativa, e che prevede che per questo tipo di associazioni non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei rispettivi associati o partecipanti nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Queste disposizioni agevolative non si applicano secondo il comma 4° dell’articolo 111 del Tuir anche per: cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (tipo distintivi, magliette..) e la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale.
    Tutto ciò considerato, l’attività di vendita di magliette, adesivi, cartoline e gadgets di vario tipo rientra a Nostro avviso in un’attività di tipo commerciale così come previsto dal comma 4 dell’articolo 111 del TUIR, si realizzerebbe infatti una cessione di beni nuovi prodotti per la vendita. Si consideri inoltre che la commercialità viene a configurarsi ogni qual volta l’attività venga rivolta non solo nei confronti degli associati ma anche nei confronti di terzi. Cioè è importante ricordare che tutto ciò che l’associazione incassi da non soci per vendite o servizi costituisce introito commerciale. Ai fini di una corretta gestione fiscale di questo tipo di attività occorrerebbe procedere nel seguente modo: 

    1. Comunicare all’ufficio Unico delle Entrate competente lo svolgimento di una ulteriore attività commerciale segnalando lo specifico codice attività Iva.
    2. Annotare nell’apposito registro i proventi derivanti dalle vendite effettuate e versare trimestralmente il 50% dell’Iva;
    3. Presentare nei termini previsti per legge il modello Unico enti non commerciali per il pagamento dell’IRPEG e dell’ Irap relativamente ai proventi dell’attività commerciale.

  • Un Circolo del Cinema può legalmente proiettare in video (Vhs e/o Dvd)?

    Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n° 28 del 22.1.2004, ai Circoli del cinema aderenti ad Associazioni nazionali di cultura cinematografica viene concesso il beneficio di potersi avvalere “nell’ambito delle attività loro consentite, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-magnetici”. E' bene tenere presente che, pur stabilendo la liceità di proiezione del supporto Vhs-Dvd per i circoli del cinema, tale articolo di legge non può consentire, secondo il costituzionale diritto sulla proprietà vigente nel nostro Paese, di proiettare materiale di proprietà di altri. In altri termini, se un distributore acquisisce i diritti di sfruttamento, per il territorio italiano, di un'opera, la stessa, per essere proiettata ad un pubblico (con un incasso, ancorchè non commerciale, come quello delle tessere e dei biglietti venduti agli associati), deve essere richiesta, e pagata, al proprietario dei diritti. Un Circolo video (che proietti in Dvd o Vhs è indifferente), anche acquistando il supporto, non assolve al pagamento del diritto distributivo, poichè l'unico diritto che si assolve in tal caso è quello della proiezione all'interno delle pareti domestiche (home video, appunto). Ne consegue che ogni proiezione, anche se riservata ai soci, di un film presente nei listini theatrical delle distribuzioni commerciali, è una violazione di una proprietà altrui e come tale sanzionabile. Dal 1994 ad oggi le distribuzioni hanno “lasciato correre”, presumibilmente considerando il danno subito irrisorio dal punto di vista economico. Ma negli ultimi anni si sono iniziati a rendere conto che l’incidenza delle proiezioni video (per non parlare di tutti quegli enti o simili che non possono neppure beneficiare dell’articolo di legge per i circoli del cinema) era ed è un fenomeno in crescita. Nel 2002, quindi, tre case di distribuzione, Columbia, Medusa e Warner, e dal 2005 anche la UIP, hanno stretto un accordo con la Siae chiedendo che gli venissero segnalate le proiezioni video di titoli di loro proprietà, per poi intervenire, attraverso i loro uffici legali, sulle violazioni commesse, assimilabili a qualsiasi altra forma di “pirateria” audiovisiva. Il fatto che altre case (vedi Mikado, Lucky Red, Istituto Luce, Lady Film, etc.) non controllino, non significa che eventuali proiezioni di materiale di proprietà di queste case siano consentite. L'illecito permane. Il Circolo del cinema, quindi, può sì "avvalersi anche del supporto video", ma rispettando l’altrui proprietà, e quindi potrà legittimamente proiettare, sempre riservando la sua attività agli associati, solo quei titoli i cui diritti theatrical siano scaduti (in realtà stiamo parlando di film di fine ‘800 o inizio ‘900). Per tutti gli altri film è doveroso ricordare che i diritti vengono costantemente rinnovati pur variando il legittimo proprietario, poiché sempre più diffusamente le World Sales (le case di vendita internazionali dei diritti cinematografici) preferiscono allegare nei contratti di acquisto di diritti video e TV di un film i vecchi diritti cinematografici già sfruttati da altri.
  • Quanto costa noleggiare una pellicola (35mm)?

    Non c'è un prezzo fisso. Dipende se si vuole proiettare materiale recentissimo e ancora presente nei listini theatrical delle case di distribuzione, oppure se si preferisce orientarsi sulle retrospettive e quindi lavorare con le cineteche, le associazioni culturali e gli istituti di cultura. Si va da un minimo (ad esempio la cineteca Lucana per i circoli aderenti alla Uicc) di 100 Euro + Iva, fino ai 300 Euro + Iva ed oltre delle case di distribuzione per i film di "seconda visione". Una volta creato, però, un rapporto con il distributore regionale, si possono "strappare" anche accordi a percentuale sugli incassi. C'è poi da considerare il trasporto delle pellicole, sempre a carico di chi noleggia.
  • Somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei Circoli di cultura cinematografica

    Ogni volta che un’associazione richieda corrispettivi specifici per cessioni di beni o prestazioni di servizi , questi sono considerati rientranti nell’attività commerciale. Per alcuni tipi di associazioni, politiche, sindacali e di categoria, culturali, di promozione sociale, etc., si applica però il 3° comma dell’art 148 del TUIR (ex articolo 111), tale norma è agevolativa e prevede che per questo tipo di associazioni non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti. Queste disposizioni agevolative non si applicano, però, secondo il comma 4 dell’art. 148, per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per la somministrazione di pasti, etc. Pertanto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sempre da considerarsi attività commerciale ancorché rivolta ai propri associati. L’unica eccezione è prevista per le associazioni di promozione sociale (nella cui categoria non rientrano, in nessun caso, i Circoli di cultura cinematografica) ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera “e” della legge 25/8/1991 n° 287 le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.
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