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Dlgs 22.1.2004 - Artt. 18-19

Articolo 18

Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica

1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.

3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.

5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonchè all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalità tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.

6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

Articolo 19

Promozione delle attività cinematografiche

1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle attività cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 è contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse.

3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attività:

a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;

b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana;

d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definirsi in via convenzionale;

e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica.

4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3, l'entità delle risorse assegnate è commisurata alla stabilità ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti.

5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose.

6. Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza.

 

 

 
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